Il reverse charge in edilizia fino al 2014

La Legge Finanziaria per il 2007 modificò il 6° comma dell’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, prevedendo che il meccanismo dell’ “inversione contabile” (cosiddetto, reverse charge) si applicasse a talune prestazioni di servizi rese nel settore dell’edilizia.

In breve, tale meccanismo prevede che l’I.V.A. sia assolta dal soggetto che riceve la fattura anziché da quello che la emette.

Il settore dell’edilizia è quello individuato, ai fini di tale norma, dai codici ATECO 2007 rientranti nella Sezione F – Costruzioni (codici 41, 42 e 43). Il controllo deve naturalmente essere di natura non meramente formale, ma sostanziale: non rileva se le parti hanno dichiarato un codice ATECO che rientra nella Sezione F, ma la prestazione “edile” deve essere inquadrabile nella Sezione F.

In particolare, la lett. a) del citato art. 17, 6° comma, dispone che il reverse charge si applica: “a) alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera a-ter), compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore” di cui sono subappaltatori i medesimi. Sia la prestazione resa dall’appaltatore al committente che quella del subappaltatore resa all’appaltatore devono rientrare nel settore edile.

Tale previsione, in assenza di uno specifico termine di decorrenza, trova applicazione dal 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della medesima legge finanziaria e, pertanto, il meccanismo dell’inversione contabile si rende applicabile alle operazioni per le quali, a partire da tale data, viene emessa fattura o effettuato il pagamento del corrispettivo o di parte di esso.

Devono ritenersi escluse dal reverse charge le forniture di beni "con posa in opera", poiché tali operazioni - nelle quali la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene - costituiscono ai fini I.V.A. cessioni di beni e non prestazioni di servizi.

Le fatture che i subappaltatori devono emettere nei confronti degli appaltatori:

1. devono riportare l’esatta e completa descrizione delle opere realizzate con riferimento al contratto di appalto siglato;

2. devono riportare la seguente dicitura “Operazione senza addebito di I.V.A. soggetta al regime del reverse charge ai sensi dell’art. 17, co. 6, lett. a, D.P.R. n. 633/1972”;

3. sono esenti dall’imposta di bollo.

Si rinvia alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 37/E/2006.