Il reverse charge in edilizia dal 2015

Per effetto dell’introduzione della disposizione di cui alla lettera a-ter) dell’art. 17, 6° comma, D.P.R. n. 633/1972, l’obbligo di inversione contabile viene ora esteso a coloro che eseguono o ai quali vengono commissionate prestazioni di servizi su edifici i cui codici ATECO riguardano la pulizia (oltre ad alcuni codici contenuti nella Sezione F quale il 43.99.01, vi sono i codici 81.21.00, 81.22.02 e 81.29.10), la demolizione (codice 43.11.00), gli impianti (quali i codici 43.21.01 e 43.21.02) e il completamento (tra cui i codici 43.31.00 e 43.32.02).

Così recita infatti tale lettera, disponendo che il reverse charge si applica: “a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.

Nella relazione tecnica alla Legge di Stabilità 2015 si afferma testualmente che “il reverse charge riguarderebbe non soltanto le opere effettuate nei contratti di subappalto, bensì tutte le prestazioni rese nei rapporti B2B, anche nei confronti dei committenti che non operano nel settore edile o dei contraenti generali”.

Si rinvia alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E/2015.