Pubblicati i decreti su sanzioni, riscossione e processo tributario

I tanto attesi decreti legislativi n. 156/2015, n. 158/2015 e n. 159/2015 sono stati pubblicati ieri sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233. Essi intervengono, rispettivamente, su importanti aspetti del processo tributario e della disciplina degli interpelli, su rilevanti disposizioni dell’impianto sanzionatorio e su numerosi punti del sistema della riscossione.

Tali decreti, datati 24 settembre 2015, entreranno in vigore decorsi 15 giorni dal 7 ottobre 2015.

Pubblicati anche i decreti legislativi per la revisione della disciplina dell’organizzazione delle agenzie fiscali (D.Lgs. n. 157/2015) e per la stima e il monitoraggio dell’evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale (D.Lgs. n. 160/2015).

Sicuramente, una delle modifiche più attese riguarda la riforma del diritto penale tributario (di cui al D.Lgs. n. 74/2000), il cui obiettivo è garantire certezza limitando la ricaduta penale alle sole ipotesi connotate da un carattere fraudolento.

In tale ambito, per quanto concerne ad esempio le pene relative agli omessi versamenti, all’art. 10-bis, viene confermata la pena che prevede la reclusione da sei mesi a due anni per chiunque non versi, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al sostituto di imposta, le ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, ma con un innalzamento dell’attuale ammontare da Euro 50.000 ad Euro 150.000 per ciascun periodo d’imposta.

Ai fini I.V.A., invece, il nuovo articolo 10-ter innalza la relativa soglia penale ad Euro 250.000 per ciascun periodo d’imposta. Affinché non si configuri il reato, il debito I.V.A. risultante dalla dichiarazione annuale dovrà essere versato entro il giorno 27 dicembre dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento.

La compensazione indebita, di cui al successivo articolo 10-quater, mantiene la soglia di Euro 50.000, ma prevede ora una doppia fattispecie di punibilità, distinguendo tra crediti non spettanti e crediti inesistenti.

Tra le novità introdotte con il secondo esame preliminare, vi è la specificazione che il nuovo regime penale si applica subito dall’entrata in vigore del provvedimento, mentre il nuovo regime delle sanzioni amministrative si applicherà dal 1° gennaio 2017 (con tutte le conseguenze che ne deriveranno, in tale ultimo caso, in merito all’incertezza sull’applicabilità o meno del principio del favor rei).