Chiarimenti in materia di F24 online

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 27/E del 19/09/2014, ha fornito chiarimenti in merito alle disposizioni finalizzate a promuovere l'utilizzo dei canali telematici per il pagamento dei modelli F24 a decorrere dal prossimo 1° ottobre.

Importanti sono, più che altro, le indicazioni contenute in circolare circa i soggetti che possono ancora utilizzare il Mod. F24 cartaceo.

Infatti, se in generale i versamenti con Mod. F24 cartaceo potranno ancora (dal 1° ottobre 2014) essere effettuati presso gli sportelli bancari, postali e degli agenti della riscossione dai soggetti non titolari di partita I.V.A. nel caso in cui debbano versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1.000 Euro, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che tale metodologia di versamento è inoltre ammessa nei seguenti casi:

- in caso di modelli F24 precompilati dall'ente impositore (ad es., a seguito di un avviso di liquidazione ex art. 36 bis), anche se il saldo finale è maggiore di 1.000 Euro ma a condizione che non siano indicati crediti in compensazione;

- per i versamenti rateali in corso, per i soggetti non titolari di partita I.V.A. i quali sono interessati da una rateazione di tributi, contributi e altre entrate in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni in commento (pensiamo, a titolo esemplificativo, ai contribuenti privati che stanno rateizzando le imposte e i contributi dovute/i in sede di Mod. Unico 2014): fino al 31 dicembre 2014, essi potranno continuare ad utilizzare il Mod. F24 cartaceo anche per importi superiori a 1.000 Euro e/o utilizzando crediti in compensazione, oppure se il saldo è pari a zero;

- da parte dei soggetti che hanno diritto ad agevolazioni fiscali nella forma di crediti d'imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione.