Novità in materia di controllo nelle s.r.l.

La L. n. 116/2014 reca anche novità in materia di controllo ex art. 2477 C.C.: il D.L. n. 91/2014 - conseguentemente, la legge di conversione - abroga il 2° comma dell'art. 2477 del Codice Civile, e cioè quello che prevede la nomina obbligatoria nelle società a responsabilità limitata del collegio sindacale o del revisore in caso di capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.

Questa disposizione nasce con l'obiettivo di ridurre i costi di funzionamento delle imprese, nel caso di specie della società di capitali maggiormente utilizzata in Italia; tuttavia, se il 2° comma fosse rimasto in vita, per effetto della riduzione del capitale minimo necessario per la costituzione di una S.p.A., sarebbe altresì cresciuto il numero dei soggetti giuridici obbligati a dotarsi di un organo di controllo o di un revisore.

Alla luce di ciò, saranno ora assoggettate all’obbligo di nominare un organo di controllo o un revisore solo:

- le s.r.l. tenute alla redazione del bilancio consolidato;
- le s.r.l. che controllano una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- le s.r.l. che, per due esercizi consecutivi, superano due dei parametri previsti dall'art. 2435 bis C.C. (totale attivo di
stato patrimoniale pari a 4.400.000 Euro; ricavi delle vendite pari a 8.800.000 Euro; 50 dipendenti occupati in media
durante l'esercizio).