La L. n. 116/2014 reca anche novità in materia di controllo ex art. 2477 C.C.: il D.L. n. 91/2014 - conseguentemente, la legge di conversione - abroga il 2° comma dell'art. 2477 del Codice Civile, e cioè quello che prevede la nomina obbligatoria nelle società a responsabilità limitata del collegio sindacale o del revisore in caso di capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.
Questa disposizione nasce con l'obiettivo di ridurre i costi di funzionamento delle imprese, nel caso di specie della società di capitali maggiormente utilizzata in Italia; tuttavia, se il 2° comma fosse rimasto in vita, per effetto della riduzione del capitale minimo necessario per la costituzione di una S.p.A., sarebbe altresì cresciuto il numero dei soggetti giuridici obbligati a dotarsi di un organo di controllo o di un revisore.
Alla luce di ciò, saranno ora assoggettate all’obbligo di nominare un organo di controllo o un revisore solo:
stato patrimoniale pari a 4.400.000 Euro; ricavi delle vendite pari a 8.800.000 Euro; 50 dipendenti occupati in media
durante l'esercizio).