Le S.p.A. hanno un nuovo capitale minimo

Con la conversione in legge (Legge n. 116/2014) del Decreto Competitività (D.L. n. 91/2014), le modifiche del Codice Civile in materia di capitale sociale minimo delle società per azioni hanno assunto carattere definitivo. Obiettivo principale delle nuove disposizioni quello di agevolare la costituzione di tale tipologia societaria rispetto a quella della società a responsabilità limitata.

Così facendo, inoltre, l'Italia allinea la propria normativa a quella europea, in conformità alla seconda direttiva in materia di società (Dir. n. 77/91/CEE) e alla più recente direttiva del 2012 (Dir. n. 2012/30/UE), laddove l'importo minimo è fissato in 25.000 Euro. Gli ordinamenti di Regno Unito, Germania e Francia già prevedono come capitale minimo di costituzione di una equivalente società un valore inferiore al nostro (precedente) di 120.000 Euro.

La modifica normativa comporterà un incentivo alla formazione di nuove imprese start up nella forma che oggi rappresenta il modello di riferimento per accedere al mercato del capitale di rischio o di debito.

Attenzione però alle conseguenze di tale novella legislativa ai fini degli artt. 2446 e 2447 C.C.: le perdite rilevanti che riducono il capitale sociale sono ora quelle almeno pari ad 1/3 di 50.000 Euro (invece di 120.000 Euro). Ovviamente, le S.p.A. che presentano perdite dovranno ricapitalizzarsi entro la ridotta soglia di 50.000 Euro.