Ddl di Stabilità: il nuovo regime forfetario in pillole

Il Disegno di Legge di Stabilità 2015 prevede l’abrogazione dei regimi di favore introdotti negli anni passati dai diversi governi per venire incontro alle difficoltà dei “giovani” imprenditori e professionisti, e più precisamente: del regime delle nuove iniziative produttive (art. 13, L. n. 388/2000); del regime fiscale di vantaggio (art. 27, co. 1 e 2, D.L. n. 98/2011); del regime contabile agevolato (art. 27, co. 3, D.L. n. 98/2011).

Dal 2015, quindi, nessun contribuente potrà più entrare in questi regimi in quanto soppressi. Tuttavia, qualora un soggetto adotti nel 2014 quello ex art. 27, co. 1 e 2, D.L. n. 98/2011, potrà continuare ad avvalersene fino alla scadenza naturale.

Vediamo il funzionamento, in sintesi, del nuovo regime forfetario.

Requisiti

Il nuovo regime agevolato dei “minimi” – per le partite I.V.A. – è riservato solo a coloro che, nel 2014, hanno conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a determinati limiti, che variano da Euro 15.000 ad Euro 40.000 a seconda del settore. Ad esempio, un agente di commercio non potrà superare i 15.000 Euro, così come un commercialista; mentre un commerciante al dettaglio non potrà superare i 40.000 Euro.

In caso di esercizio di durata inferiore a 365 giorni, tali importi devono essere ragguagliati all’anno.

Vi sono poi anche limiti quantitativi che riguardano le spese; così, per usufruire delle condizioni di favore:

-  le spese per il personale non possono eccedere Euro 5.000 per il 2014; e

-  il valore lordo dei beni strumentali al 31/12/2014 non deve superare i 20.000 Euro.

Modalità di calcolo dell’imposta dovuta

Il reddito imponibile si calcola applicando ai ricavi un coefficiente di redditività variabile dal 40% all'86%, in base – anche in questo caso – al settore di attività. Per determinare il reddito imponibile non occorre dunque, come accade oggi per il regime dei minimi, sottrarre le spese ai ricavi: il reddito viene determinato forfetariamente applicando il predetto coefficiente all'ammontare dei ricavi o compensi, ed eventualmente sottraendo un importo pari ad un terzo del valore così ottenuto qualora si tratti di prima attività (per i soli primi 3 anni); l'unica deduzione dal reddito ammessa è quella relativa ai contributi previdenziali versati nell'anno.

Così, nel nostro esempio, ipotizzando per semplicità che non si tratti di prima attività, all’agente di commercio l’aliquota del 15% si applicherà su un importo pari al 62% dei ricavi annui dedotti poi i contributi previdenziali versati nell’anno; al commercialista su un importo pari al 78% dei compensi annui; al commerciante al dettaglio su un importo pari al 40% dei ricavi annui.

Per il versamento dell'imposta sostitutiva, si seguono le disposizioni previste ai fini dell'IRPEF.

Aspetto contributivo

Il nuovo regime agevolato di cui stiamo trattando consente altresì il versamento dei soli contributi dovuti in base al reddito, senza il pagamento dei “contributi minimi” in scadenza il giorno 16 di ogni trimestre.

Tale ulteriore agevolazione vale però solo per artigiani e commercianti e non anche per i professionisti iscritti alle casse private.

Il venir meno di anche una sola delle condizioni previste per l’accesso al regime forfetario determina la fine del regime di favore anche ai fini contributivi. Inoltre, per avvalersi dell’agevolazione contributiva è necessario presentare un’apposita comunicazione telematica all’INPS entro e non oltre il termine di decadenza del 28 febbraio di ogni anno.

L’indubbio beneficio ha tuttavia un costo: in caso di contribuzione annua inferiore a quella calcolata sul minimale di reddito previsto per le gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti, i mesi di contribuzione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata.